La tutela della personalità oltre i confini

Una foto immortala un istante. Racconta storie, documenta la storia e conserva i ricordi. Tuttavia, ogni immagine in cui una persona è riconoscibile non riguarda solo l’arte o la fotografia, ma anche un diritto fondamentale della personalità: il diritto all’immagine.

A differenza del diritto d’autore, che tutela l’autore di un’opera, il diritto all’immagine tutela la persona ritratta. Esso mira a garantire che ogni persona possa, in linea di principio, decidere autonomamente se e in quale contesto la propria immagine venga pubblicata o diffusa. Su questo punto, il diritto di pubblicazione dell’autore viene limitato a favore del diritto della personalità della persona ritratta.

Bismarck

Le radici storiche

L’idea che le persone possano decidere in merito all’uso della propria immagine si è sviluppata solo con i progressi tecnologici del XIX secolo. Prima dell’invenzione della fotografia, i ritratti erano complessi e costosi. Con la macchina fotografica, invece, le persone potevano improvvisamente essere fotografate senza grandi sforzi e le loro immagini potevano essere pubblicate sui giornali o sulle cartoline.

In Svizzera, questo diritto all’immagine personale poteva già essere desunto dalla Costituzione federale del 1848. Tuttavia, una pietra miliare significativa fu l’anno 1890, quando i giuristi americani Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis pubblicarono il saggio pionieristico The Right to Privacy. Essi sostenevano che ogni persona avesse il diritto di essere protetta da una rappresentazione pubblica indesiderata. Il loro contributo è considerato ancora oggi una delle pietre miliari della moderna tutela della personalità.

In Germania, l’adozione di questa legislazione fu accelerata dalla morte di Bismarck. All’epoca, due giornalisti fecero irruzione nella stanza in cui giaceva Bismarck e lo fotografarono sul letto di morte. In Europa, il diritto all’immagine si sviluppò ulteriormente soprattutto all’inizio del XX secolo. In molti paesi sono state emanate leggi che non tutelavano più solo la proprietà o l’onore, ma espressamente anche l’immagine di una persona.

Il diritto all’immagine come diritto della personalità

Oggi il diritto alla propria immagine è riconosciuto in molti Stati dalla legge o dalla giurisprudenza. Sebbene la sua configurazione concreta differisca da paese a paese, il principio di base è pressoché ovunque lo stesso:

ogni persona ha fondamentalmente il diritto di decidere se la propria immagine possa essere ripresa, pubblicata o utilizzata in altro modo.

Questo diritto di tutela non serve solo a salvaguardare la privacy, ma protegge anche la dignità, l’identità e l’autodeterminazione di una persona.

Rilevanza internazionale

Non esiste una legge uniforme a livello mondiale sul diritto all’immagine. Tuttavia, la tutela della personalità è sostenuta a livello internazionale da numerosi ordinamenti giuridici e da convenzioni internazionali sui diritti umani.

Di particolare importanza sono:

l’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), che tutela ogni persona da ingerenze arbitrarie nella propria vita privata.

l’articolo 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che garantisce una tutela analoga.

L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e viene invocato dai tribunali di molti Stati europei come fondamento per la tutela dell’immagine personale.

Queste norme fanno sì che oggi, in molte parti del mondo, il diritto all’immagine sia riconosciuto come parte integrante della tutela generale della personalità.

Il consenso come principio

A livello internazionale vale sostanzialmente lo stesso principio:

una persona riconoscibile dovrebbe, in linea di principio, prestare il proprio consenso prima della pubblicazione della propria immagine.

Il consenso può essere espresso o – a seconda del diritto nazionale – anche tacito. Per un utilizzo commerciale, ad esempio nella pubblicità o nelle campagne promozionali, in molti paesi vigono requisiti particolarmente rigorosi.

Eccezioni

Quasi tutti gli ordinamenti giuridici prevedono eccezioni all’obbligo di consenso. Tra queste figurano, ad esempio:

  • personaggi pubblici nel contesto di una cronaca di interesse pubblico,
  • immagini di eventi pubblici,
  • persone che compaiono semplicemente come parte di un paesaggio o di una folla più ampia,
  • la cronaca giornalistica, purché sia di interesse pubblico e si tenga adeguatamente conto dei diritti della personalità.

La portata di queste eccezioni varia tuttavia notevolmente da uno Stato all’altro.

L’era digitale

Con i social network e l’intelligenza artificiale, il diritto all’immagine ha assunto una nuova dimensione. Le immagini possono essere diffuse in tutto il mondo, modificate o estrapolate dal loro contesto originale nel giro di pochi secondi.

Proprio per questo motivo il consenso della persona ritratta assume un’importanza sempre maggiore. Ciò che una volta è stato pubblicato su Internet spesso non può più essere rimosso completamente. Con le immagini digitali vengono trasmessi dati aggiuntivi, motivo per cui in questo ambito entra in gioco anche la protezione dei dati. Soprattutto le immagini scattate con gli smartphone generano una quantità eccessiva di dati. Ma anche le nostre fotocamere digitali professionali stanno recuperando terreno su questo punto, mentre nelle fotocamere di consumo questa parsimonia nei dati è scomparsa già da tempo.

Per i fotografi ciò comporta una responsabilità particolare. Una buona fotografia non vive solo di tecnica e creatività, ma anche del rispetto verso le persone davanti all’obiettivo.

L’interazione con il diritto d’autore

Il diritto all’immagine e il diritto d’autore perseguono obiettivi diversi.

Il diritto d’autore tutela il fotografo in quanto autore dell’immagine. Il diritto all’immagine tutela la persona ritratta.

Pertanto, entrambi i diritti possono coesistere. Di norma, un fotografo detiene il diritto d’autore sulla propria foto, ma non può pubblicarla senza restrizioni se ciò viola i diritti della persona ritratta. Viceversa, la persona fotografata non può riprodurre o pubblicare l’immagine a proprio piacimento se ciò lede i diritti d’autore del fotografo. Il diritto d’autore e il diritto all’immagine sono entrambi diritti della personalità, sono quindi assoluti e valgono per 75 anni oltre la morte dell’autore o della persona ritratta.

Conclusione

Il diritto all’immagine è espressione di un principio universale: ogni persona deve poter decidere autonomamente come viene utilizzata la propria immagine. Anche se le normative legislative variano da paese a paese, la tutela della personalità è oggi una componente riconosciuta degli Stati di diritto moderni e degli standard internazionali in materia di diritti umani.

Chi scatta una fotografia è quindi responsabile non solo della qualità delle proprie immagini, ma anche del trattamento rispettoso delle persone che vi compaiono. Una buona fotografia coniuga libertà artistica e consapevolezza giuridica – ed è proprio questo equilibrio a costituire la base di un uso responsabile delle immagini.